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Giovedì, 18 Luglio 2019 07:40

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

 Si informa che il giorno 15.12.2019 è convocata l’Assemblea dei Consorziati per l’elezione del Consiglio dei Delegati.

Per effetto dell’art. 9 della L.R. 23 maggio 2008 n° 6 hanno diritto al voto nell’Assemblea i consorziati iscritti nel catasto consortile in qualità di proprietari di beni immobili serviti dalla rete di distribuzione dell’acqua ad uso irriguo che contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinaria delle opere ad uso irriguo ed alle spese di funzionamento dell’Ente, in base al ruolo di contribuenza messo in riscossione per l’esercizio finanziario 2016.

L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio in Oristano – Via Cagliari, 170 – dove verranno allestiti i seggi elettorali per le votazioni che avranno inizio alle ore 7,00 e termine alle ore 22,00.

Si riporta il testo degli articoli 5, 15 e 16 del vigente Statuto consortile:

Art. 5 - Assemblea dei Consorziati
1) L’Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.
2) In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.
4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.

Art. 15 - Elezioni Consortili

1) Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

▪ nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
▪ nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.lgs n. 99/2004 e s.m. Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell’iscrizione nel primo e nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.
3) In ipotesi di comunione, al fine dell’iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell’art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4) Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 6/2008, l’iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell’assemblea, in luogo del proprietario e con l’assenso di quest’ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
6) L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.
8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Art. 16 – Diritto al voto
1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.
2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto.
3) In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell’individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.
I consorziati contribuenti in quanto inclusi nel comprensorio irriguo e che siano imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti devono attestare tale qualifica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 ai fini dell’iscrizione nel primo elenco di cui ai commi 1–2–3–4 del suindicato art. 15 dello Statuto.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata al Consorzio con sollecitudine e comunque nel termine perentorio del 30.08.2019.
Oristano, lì18.07.2019
Il Commissario Straordinario
(Dott. Battistino Ghisu)

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